Nel primo caso, a mente dell’art. 317 CCII, occorrerà applicare le sole parti del D.Lgs. n. 159/2011 che concernono la figura ed i compiti dell’amministratore giudiziario e quindi la mera gestione dei beni in https://alyssatbvp491605.kylieblog.com/29884897/not-known-details-about-art-316-cpp