L'art. 103 c.p.p. fissa alcune garanzie a tutela della libertà del paladino: le ispezioni e le perquisizioni presso a lei studi dei difensori possono essere consentite solo allorché il giudiziario rivesta qualità d'imputato Attraverso rilevare tracce se no altri effetti materiali del crimine. La assunzione del paladino d’missione decade automaticamente https://bookmarkuse.com/story18290759/un-arma-segreta-per-avvocato